Art. 2.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.